Disposizioni in materia di professioni non organizzate
Art. 1 Oggetto e definizioni.
Comma 1.
La presente legge, in attuazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione e nel rispetto dei principi dell’Unione europea in materia di concorrenza e di libertà di circolazione, disciplina le professioni non organizzate in ordini o collegi.
Comma 2.
Ai fini della presente legge, per «professione non organizzata in ordini o collegi», di seguito denominata «professione», si intende l’attivita’ economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente.
Art. 2 –Associazioni Professionali
Comma 7.
L’elenco delle associazioni professionali di cui al presente articolo che dichiarano, con assunzione di responsabilità dei rispettivi rappresentanti legali, di essere in possesso dei requisiti ivi previsti e di rispettare, per quanto applicabili, le prescrizioni di cui agli articoli 5, 6 e 7 è pubblicato dal Ministero dello sviluppo economico nel proprio sito internet, unitamente agli elementi concernenti le notizie comunicate al medesimo Ministero ai sensi dell’art. 4, comma 1, della presente legge (…).
La Manutenzione diventa quindi una professione ed ogni professionista ha il dovere di fornire un servizio di qualità. La Legge 4/2013 tutela infatti il Cliente attraverso un codice deontologico, che il professionista è chiamato a rispettare (art 1. comma 3 ed art 2 comma 4).
L’ Associazione degli Esperti di Manutenzione Certificati, nata in risposta alla crescente esigenza di rappresentanza (pubblica e formale) e di riconoscimento di una professione basilare nella gestione dei processi industriali, delle infrastrutture (porti, autostrade, aeroporti), delle facilities e delle utilities (e della loro relativa efficienza energetica), diventa garante di quel servizio di qualità erogato, la cui premessa è la presenza di Professionisti in possesso di competenze qualificate ai sensi della Norma Europea UNI EN 15628 e certificate da un Ente approvato da Accredia.