La garanzia legale che riguarda i “brevetti” e regola i diritti sulle invenzioni industriali è di importanza fondamentale nel mondo produttivo perché “mette ordine” in un ambito di estrema vitalità e ampiezza, quello delle invenzioni appunto, consentendo quindi giusti profitti a chi contribuisce al progresso tecnologico. La legge, com’è noto, tutela chi, mettendo a frutto le proprie competenze scientifiche e investe in ricerche tecnologiche all’avanguardia, introduce “novità” che possano rivelarsi proficue per le imprese e per gli utilizzatori. Tale tutela viene definita come “brevetto” (o più propriamente “brevetto per invenzione”); esso rappresenta un titolo giuridico in forza del quale al titolare viene conferito un diritto esclusivo di sfruttamento dell’invenzione, in un territorio e per un periodo ben determinati, e che consente di impedire ad altri di produrre, vendere o utilizzare l’invenzione senza autorizzazione. Il diritto relativo al brevetto per invenzione attiene al campo della cosiddetta “proprietà intellettuale”, unitamente al diritto d’autore e ai marchi.
La rivendicazione
Può accadere che un’opera risulti assai simile ad altra precedentemente realizzata e brevettata, e abbia le stesse finalità, ma mostri qualche elemento di differenziazione tale che possa essere nuova, unica oltre che di rilevante “altezza inventiva”. Si capisce bene come sia facile, scontrandosi interessi economici a volte assai rilevanti, giungere alla controversia giudiziaria per iniziativa di colui il quale ritiene di essere stato “derubato” dell’idea innovativa brevettata e che vede danneggiato il suo diritto di avvalersene in via esclusiva. In tali casi, sarà il giudice, con l’ausilio di tecnici specializzati, a pronunciarsi.
Oltre al riconoscimento della validità del brevetto e della relativa “paternità”, il compito del giudice è quello di decidere sulle altre possibili conseguenze, come per esempio quella di “risarcimento del danno” che, nelle controversie brevettuali, sono sempre molto frequenti.
Nel processo civile è allora importante che un brevetto per invenzione sia perfettamente individuato nelle sue caratteristiche (caratteristiche definite tecnicamente “rivendicazioni”) per consentire al giudice di confrontarle analiticamente con le caratteristiche di altre invenzioni similari, e decidere quindi se è copiato (o derivato) da altri, o al contrario se è “nuovo” e ha “altezza inventiva”.
Le suddette caratteristiche si chiamano “rivendicazioni” in quanto chi le adduce rivendica per sé la novità e utilità delle singole caratteristiche e quindi dell’invenzione nel suo complesso; a tal fine offre tutti gli elementi perché l’invenzione stessa possa essere convenientemente valutata dal giudice e il brevetto concesso o confermato.
Poiché le questioni in ambito brevettuale sono quasi sempre di natura squisitamente tecnica, occorrerà l’intervento di un consulente d’ufficio (CTU) il quale vaglierà i diversi prodotti e valuterà se le rivendicazioni siano o meno da considerare originali (nuove) e hanno “altezza inventiva”, cioè non siano già di uso comune o addirittura già superati dallo “stato dell’arte”, anche a livello internazionale. Infatti, solo nel caso in cui il nuovo trovato, o metodo produttivo, o nuova applicazione scientifica risultino proficuamente utilizzabili, e siano dotati di caratteristiche tecniche con significativi elementi di novità anche rispetto allo stato dell’arte, la tutela brevettuale potrà essere accordata.