Atto costitutivo e Statuto

ASSOCIAZIONE ESPERTI DI MANUTENZIONE CERTIFICATI

ATTO COSTITUTIVO

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STATUTO

ART. 1 – DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA. E’ costituita una Associazione a carattere culturale*, senza fine di lucro, di natura privatistica e senza vincolo di rappresentanza esclusiva, denominata “ASSOCIAZIONE ESPERTI DI MANUTENZIONE CERTIFICATI” (Asso.E.Man) con sede in via Enrico Fermi 36/38, 20090 Assago (MI)
L’associazione può, sempre senza finalità di lucro, creare uffici di coordinamento in aree regionali, comporre comitati scientifici, organismi tecnici consultivi, partnership e collaborazioni con altre Associazioni, Imprese Private, Enti, Università e Centri di diffusione della Cultura della Manutenzione in Italia o all’estero
La Associazione:
– garantisce la trasparenza delle attività e degli assetti associativi, la dialettica democratica tra associati, l’osservanza di principi deontologici;
– promuove la formazione permanente degli iscritti, anche attraverso specifiche iniziative;
– adotta un codice di condotta ai sensi dell’art. 27-bis del Codice del Consumo;
– individua sanzioni disciplinari da irrogare per violazioni del medesimo, vigila sulla condotta professionale degli associati;
– promuove forme di garanzia a tutela dell’utente;
L’associazione ha durata fino al 31 dicembre 2099.

* Nota integrativa:

all’art.1, rigo 1, la  definizione “Associazione a carattere culturale”, va sostituita con la definizione: “Associazione a carattere culturale e professionale” in quanto presenti gli  elementi caratterizzanti una associazione di tipo professionale, descritti dall’art.2 della legge 4/2013.

ART. 2 – OGGETTO SOCIALE. L’associazione si propone di: 1. valorizzare e promuovere le figure degli Esperti nella Manutenzione (AssoE.Man) certificati ai sensi della norma UNI 11420 e prEN 15628 da parte terza accreditata Accredia (la qualificazione professionale deve basarsi su schemi di certificazione creati da singoli organismi di certificazione accreditati ACCREDIA e che operino in conformità alla norma ISO 17024 – vedasi APPENDICE 1.0) 2. creare e mantenere un network tra gli associati con finalità di confronto e diffusione di informazioni di carattere tecnico, scientifico e normativo nel settore di interesse. La diffusione delle informazioni al di fuori del network tra gli associati sarà subordinata all’autorizzazione scritta del titolare delle informazioni stesse 3. favorire e diffondere lo sviluppo della cultura della Manutenzione presso istituzioni ed imprese, nazionali, comunitarie e internazionali; 4. promuovere un dialogo istituzionale con i referenti delle politiche manutentive, energetiche e produttive a livello nazionale e locale; 5. favorire la definizione di accordi di interesse comune tra gli associati ed altre organizzazioni ed enti, pubblici e privati; 6. concorrere all’analisi e alla soluzione delle problematiche inerenti l’Oggetto Sociale, con particolare attenzione alle riforme legislative, nazionali e comunitarie; 7. compiere ogni ulteriore attività funzionale agli scopi indicati. 8. implementare e diffondere ogni tipologia di strumento, sia di carattere intellettuale che tecnico, atto a perseguire obiettivi di Mantenimento, Tutela e Salvaguardia del Bene quali, in via non esaustiva, diagnosi, benchmark, sistemi di rilevazione ed analisi, contratti legati a indici di performance, ecc; 9. tutelare, in ogni sede, gli interessi professionali, economici e tecnici degli Esperti Manutenzione associati, potendone anche assumere la rappresentanza; 10. organizzare e gestire eventi a carattere territoriale o nazionale quali convegni, workshop, seminari informativi Le attività professionali sopra indicate non contemplano attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell’art. 2229 del C.C., e non rientrano nello svolgimento di una professione sanitaria o di attività o mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.

ART. 3 – SOCI FONDATORI E ASSOCIATI Sono Soci Fondatori le persone fisiche che, possedendo tutti le caratteristiche indicate al precedente articolo 2.1, decidono di costituire la Associazione Esperti Manutenzione Certificati. Sono Soci Fondatori

1. Gittarelli Francesco certificato livello 3 Regolamento CICPND

2. Padula Walter certificato livello 3 Regolamento CICPND

3. Paglino Roberto certificato livello 2 Regolamento CICPND

4. Troni Giorgio certificato livello 2 Regolamento CICPND

5. Proia Gianpaolo certificato livello 2 Regolamento CICPND

6. Perotti Graziano certificato livello 3 Regolamento CICPND

7. Stefanini Paolo certificato livello 3 Regolamento CICPND

I soci fondatori sono di seguito compresi tra i “soci ordinari”
Possono presentare la domanda di ammissione all’associazione in qualità di Socio Ordinario ai sensi dell’articolo 4 dello Statuto, le persone fisiche indicate al precedente art. 2.1. Chiunque, persona fisica o giuridica o ente, pur privo dei requisiti di cui all’art. 2.1, che manifesti interessi comuni a quelli perseguiti dall’associazione, può chiedere l’ammissione all’associazione in qualità di Socio Sostenitore o di Socio Affiliato. L’ammissione all’associazione, in qualità di socio nelle 4 (quattro) diverse tipologie sotto riportate, viene insindacabilmente valutata da parte del Consiglio Direttivo. Gli associati, nelle diverse categorie, sono tenuti al pagamento di una quota annuale il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo dell’associazione che ne specificherà i criteri adottati per la definizione.

Sono previste 4 (quattro) diverse categorie di associati: 1. soci ordinari: sono persone in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2.1 che sono stati ammessi a far parte dell’Associazione e che contribuiscono all’attività dell’associazione, anche mediante il versamento di una quota associativa annuale fissata dal Consiglio Direttivo; 2. soci onorari: persone fisiche e giuridiche che si siano distinte per un forte impegno nella divulgazione, ricerca, e supporto allo sviluppo della tematica manutentiva , ambientale e dell’efficienza energetica; 3. soci sostenitori: sono persone fisiche o giuridiche che, anche in assenza dei requisiti di cui al precedente art. 2.1, avendo interesse alla divulgazione dei temi di cui l’associazione si occupa, hanno sottoscritto una quota associativa. 4. soci affiliati: sono persone che non hanno i requisiti di cui al precedente art 2.1, ma hanno interesse a partecipare alla vita associativa per perfezionare la propria conoscenza ed esperienza La partecipazione alla vita ed alle iniziative della associazione è volontaria La qualifica di associato non può essere trasferita a terzi. La qualifica di associato è a tempo indeterminato e non può essere acquisita per un periodo temporaneo, salvo in ogni caso il diritto di dimissioni. Ogni associato ha diritto di partecipare alla vita sociale. I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 31 ottobre di ogni anno saranno considerati soci per l’anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione. Gli associati che dovessero trovarsi non in regola con il versamento della quota annuale di associazione non hanno diritto di voto.

ART. 4 – AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI E PROCEDIMENTO DI AMMISSIONE Tutti coloro i quali intendono far parte dell’associazione, nel rispetto di quanto previsto al precedente art. 3, dovranno presentare una domanda di ammissione contenente almeno le seguenti informazioni: a) dati anagrafici della persona fisica o dati della persona giuridica, in questo caso accompagnata dai dati anagrafici del legale rappresentante che chiede l’ammissione all’associazione, compresa copia di documento d’identità in corso di validità; b) indicazione della residenza; c) contatti (telefono, fax o pecmail, email); d) documentazione attestante l’avvenuta certificazione da parte terza (Ente Approvato da Accredia) ai sensi della norma UNI 11420 (pr EN 15628) per la sola richiesta di associazione come socio ordinario e) la domanda, debitamente compilata e controfirmata, deve inoltre contenere la dichiarazione di conoscenza e accettazione incondizionata di tutte le disposizioni del presente Statuto e delle deliberazioni già assunte dagli organi dell’associazione. Il Consiglio Direttivo, valutati i dati forniti parte dal richiedente, delibera in merito alla domanda di ammissione. in caso di necessità, il Consiglio Direttivo può invitare il richiedente a fornire ulteriori informazioni e chiarimenti. Se il Consiglio Direttivo esprime parere favorevole all’ammissione del richiedente, questi è invitato, entro 15 (quindici)giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione, a versare il contributo annuale associativo. Il numero degli associati è illimitato. L’elenco degli associati è tenuto nei libri dell’associazione.

ART. 5 – DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI Tutti gli associati, che abbiano regolarmente adempiuto il pagamento della propria quota associativa, hanno i seguenti diritti: 1) partecipare all’assemblea degli associati; 2) accedere in qualunque momento agli atti dell’associazione compresi quelli contabili; 3) essere informati su ogni attività dell’associazione. I soli soci ordinari hanno inoltre anche il diritto di essere eletti nel Consiglio Direttivo Gli associati, per tutto il periodo di partecipazione all’associazione, sono tenuti: a) alla scrupolosa osservanza del presente statuto e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’associazione; b) a mantenere riservati i documenti ricevuti per via della loro partecipazione all’associazione, che siano stati espressamente dichiarati riservati, fatto salvo informazioni per cui il Consiglio Direttivo abbia rilasciato parere scritto sulla libertà di diffusione; c) a versare la quota annuale di associazione deliberata dal Consiglio Direttivo; d) a comunicare al Consiglio Direttivo le eventuali modificazioni della propria attività, dei dati anagrafici e l’eventuale perdita dei requisiti di cui all’articolo 2.1; e) in caso di divulgazione di informazioni e documenti, per i quali il Consiglio Direttivo abbia rilasciato parere scritto sulla libertà di diffusione, a citarne la fonte; f) l’utilizzo del nome, del logo, del marchio dell’associazione da parte degli associati è disciplinato da apposito regolamento; g) gli associati non possono agire in nome e per conto dell’associazione se non dietro specifico incarico o delega del Consiglio Direttivo.

ART. 6 – RECESSO DEGLI ASSOCIATI L’associato che intenda recedere dalla associazione deve darne comunicazione con lettera raccomandata, o altro mezzo con valore legale, al Consiglio Direttivo e avrà effetto con lo scadere dell’anno in corso purché sia fatta entro il 31 ottobre dell’anno in corso. In caso di recesso, l’associato non potrà richiedere la restituzione della/e quota/e associativa/e versata/e nel periodo in cui ha fatto parte dell’associazione in qualità di associato e non avrà alcun diritto sul patrimonio dell’associazione. Motivi di recesso degli associati sono: dimissioni volontarie; indegnità deliberata dal Comitato direttivo; deliberazione del Comitato direttivo per perdita dei requisiti di cui al successivo articolo 7

ART. 7 – ESCLUSIONE DEGLI ASSOCIATI L’esclusione dell’associato non può essere deliberata dall’assemblea se non per gravi motivi ai sensi dell’articolo 24 del Codice Civile. Il mancato versamento della quota annuale è considerato un grave motivo tale da comportare l’esclusione dell’associato inadempiente. L’associato che è stato escluso può comunque opporsi all’esclusione facendo ricorso all’assemblea; in tal caso il provvedimento di esclusione non sarà efficace sino a che lo stesso non sia confermato dall’assemblea. In caso di esclusione l’associato non potrà richiedere la/e quota/e associativa/e versata/e nel periodo in cui ha fatto parte dell’associazione in qualità di associato e non avrà alcun diritto sul patrimonio dell’associazione.

ART. 8 – FONDO COMUNE Il fondo comune della associazione è costituito: a) da un fondo di dotazione costituito dai conferimenti in danaro effettuati dai Fondatori; b) dal contributo annuale versato da tutti gli associati; c) da elargizioni e liberalità conferite da terzi; d) dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall’associazione; e) dagli interessi attivi e da altre rendite patrimoniali; f) da eventuali proprietà mobiliari ed immobiliari. Per tutta la durata dell’associazione, nessun associato potrà chiedere la divisione del patrimonio né pretendere il rimborso della quota associativa nel caso in cui cessi di far parte dell’associazione. ART. 9 – ORGANI SOCIALI Gli organi dell’associazione sono: 1. l’Assemblea degli associati; 2. Consiglio Direttivo; 3. Presidente della Associazione e Vice Presidente ART. 10 – COSTITUZIONE DELL’ASSEMBLEA L’assemblea è composta da tutti i soci che risultano regolarmente appartenenti alla categoria socio ordinario ed in regola con la quota associativa. All’assemblea possono partecipare, senza diritto di voto le altre categorie associative. L’assemblea regolarmente costituita rappresenta l’universalità degli aventi diritto e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti. L’assemblea può essere convocata in seduta ordinaria o straordinaria. È condizione generale e necessaria per l’esercizio dei diritti previsti dal presente Statuto essere in regola con il pagamento della quota associativa.

ART. 11 – CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA L’assemblea degli associati è convocata dal Consiglio Direttivo mediante avviso di convocazione contenente l’indicazione del giorno, ora e luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare, non meno di 15 giorni prima di quello fissato per l’adunanza. L’avviso di convocazione è comunicato agli associati per lettera, o per fax, o via mail, o con gli altri mezzi che il Consiglio Direttivo identificherà in apposito regolamento. Il luogo di convocazione è presso la sede dell’associazione stessa, od altrove secondo quanto indicato nell’avviso di convocazione. L’assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente ove nominato, ovvero da un suo sostituto scelto tra gli associati e indicato con apposito mandato firmato dal Presidente stesso. Ciascun associato potrà farsi rappresentare nell’assemblea da altro associato purché la rappresentanza sia conferita per iscritto con apposita delega. Ciascun associato non potrà avere più di 5 (cinque) deleghe. La rappresentanza può essere conferita per singole assemblee con effetto anche per le successive convocazioni. Nell’avviso di convocazione della assemblea può essere indicato il giorno per la seconda convocazione.
ART. 12 – VOTAZIONE Per le votazioni dell’Assemblea ordinaria e straordinaria, si procede di regola per alzata di mano. Qualora lo decidano almeno 2/3 (due/terzi) degli associati, si procede a scrutinio segreto. Le deliberazioni assunte dall’assemblea devono risultare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario da trascrivere nell’apposito libro dei verbali.

ART. 13 – ASSEMBLEA ORDINARIA L’assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l’anno. Essa è convocata, inoltre, ogni qualvolta lo ritenga opportuno o necessario il Consiglio Direttivo, o quando ne faccia richiesta scritta, con l’indicazione degli argomenti da trattare, almeno 1/3 (un terzo) degli associati aventi diritto al voto. L’assemblea ordinaria: 1. approva i bilanci dell’associazione; 2. elegge i membri del Consiglio Direttivo; 3. determina gli indirizzi e le direttive di massima dell’attività dell’associazione; 4. delibera sugli argomenti attinenti alle finalità ed alla gestione dell’associazione rimessi alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo o da coloro che ne hanno richiesto la convocazione. L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione, quando sia intervenuta almeno la metà degli associati aventi diritto al voto. Le deliberazioni dell’assemblea sono prese a maggioranza degli intervenuti. In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti. Le delibere sono tutte approvate con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto e sono computati ai fini della regolare costituzione dell’assemblea.

ART. 14 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA L’assemblea straordinaria è convocata su decisione del Consiglio Direttivo od in seguito a richiesta scritta di almeno un decimo degli associati. Quando la convocazione dell’assemblea sia richiesta da almeno un terzo degli associati deve aver luogo entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della richiesta. L’assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sono intervenuti almeno i tre quarti degli associati aventi diritto al voto. Le deliberazioni dell’assemblea sono validamente prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione essa è validamente costituita qualora siano intervenuti almeno la metà degli associati più uno. Le delibere sono approvate con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. Non possono essere assunte con il quorum costitutivo e deliberativo della seconda convocazione le delibere sulla modifica dello Statuto e sullo scioglimento della società. Le delibere aventi tale oggetto devono essere assunte con il quorum costitutivo previsto per la prima convocazione e sono adottate con il voto favorevole di almeno ¾ (tre quarti) degli associati, tra cui devono figurare la metà dei soci fondatori. L’assemblea straordinaria delibera: 1. sull’approvazione e modificazione dello statuto; 2. sullo scioglimento dell’associazione; 3. sulle modalità di liquidazione; 4. sugli argomenti di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.
ART. 15 – COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO Il Consiglio Direttivo è nominato dall’assemblea ordinaria ed è composto da un minimo di 3 (tre ) ad un massimo di 11 (undici) membri, di cui 1 (uno) Presidente, 1 (uno) Vice-Presidente. Per la prima volta la nomina dei componenti è effettuata nell’atto costitutivo dai Soci Fondatori ed il Consiglio Direttivo dura in carica 3 (tre) esercizi. Successivamente, il Consiglio Direttivo dura 4 (quattro) esercizi ed i suoi membri possono essere rieletti. I membri del Consiglio Direttivo devono essere scelti tra i soci ordinari Il Consiglio Direttivo delibera, di regola, a maggioranza.

ART. 16 – COMPETENZE E POTERI Fatte salve le facoltà e i poteri dell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria, il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l’attuazione degli scopi dell’associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria. In particolare, il Consiglio Direttivo, a maggioranza semplice: a) fissa le direttive per l’attuazione delle finalità statutarie, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l’esecuzione stessa; b) se ritenuto opportuno, approva i regolamenti ritenuti opportuni per l’ordinato svolgimento delle attività dell’associazione; c) nomina e sostituisce il Tesoriere, anche tra soggetti esterni agli associati, e ne stabilisce l’eventuale compenso; d) stabilisce l’importo delle quote annue associative; e) delibera sull’ammissione degli associati; f) decide sull’attività e le iniziative della associazione; g) approva i progetti di bilancio preventivo e consuntivo da presentare all’assemblea degli associati; h) approva tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all’attività dell’associazione; i) redige gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all’approvazione dell’assemblea ordinaria degli associati; j) può istituire i gruppi di lavoro regolandone il funzionamento; k) compie tutti gli atti che lo Statuto o il regolamento attribuiscono espressamente alla sua competenza e quelli funzionali ai predetti; l) si impegna a dare risposte scritte agli associati che intervengono sull’andamento dell’associazione, proponendo iniziative oppure nel caso richiedano chiarimenti e/o approfondimenti. ll Consiglio Direttivo, con la maggioranza di almeno tre quarti dei componenti, può: 1. nominare, tra i suoi componenti, il presidente dell’associazione; 2. revocare, con provvedimento motivato, il presidente dell’associazione dalla sua carica. Il Consiglio Direttivo potrà conferire delega per il compimento di determinate attività a uno o più consiglieri.

ART. 18 – IL PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri membri. Fatto salva la prima volta, che prevede una durata di 3 (tre) esercizi, egli resta in carica un mandato, pari a 4 (quattro) esercizi e può essere rieletto solo una volta. Il Presidente vigila sull’osservanza dello spirito associativo, convoca e presiede il Consiglio direttivo e l’Assemblea, rappresenta l’associazione, assumendone la rappresentanza legale, tanto nei rapporti interni che in quelli esterni e in giudizio, sottoscrive gli atti dell’associazione. ART. 19 – REVISIONE STATUTO La modifica del presente Statuto può essere richiesta dal Consiglio Direttivo o da un terzo degli associati aventi diritto al voto e deve essere approvato in Assemblea Straordinaria secondo quanto previsto all’Art. 14. ART. 20 – SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria, secondo le indicazioni riportate all’art. 14, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. All’atto dello scioglimento dell’associazione, l’assemblea straordinaria delibererà in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’associazione. ART.21 – DIVIETO DI DISTRIBUZIONE UTILI Durante la vita dell’associazione non si potrà dar luogo in alcun modo a distribuzione di utili e avanzi di gestione, nonché di fondi, di riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

ART.22 – DEVOLUZIONE DEL FONDO COMUNE L’associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ha l’obbligo di devolvere il proprio fondo comune ad altre organizzazioni non lucrative di attività sociale o a fini di pubblica utilità o affini agli scopi dell’associazione. ART. 23 – ESERCIZIO SOCIALE L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il primo gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno. ART. 24 – DOCUMENTI DELL’ASSOCIAZIONE I documenti dell’associazione, i libri associativi previsti dal presente Statuto e tutti gli atti dell’associazione saranno conservati di norma presso la sede. Gli associati potranno prenderne visione facendo richiesta scritta con almeno 15 giorni di anticipo e potranno ottenerne copia a proprie spese. ART. 25 – DISPOSIZIONI GENERALI Per tutto quanto non è contenuto nel presente statuto valgono le disposizioni del Codice Civile, ed in particolare le disposizioni del Libro Primo, Titolo II, del Codice Civile in materia di associazioni.

APPENDICE 1.0
La Legge 4/2013 in materia di professioni non regolamentate approvata dal Parlamento risponde in maniera efficace alle crescenti e differenziate esigenze di qualificazione delle competenze professionali richieste dal mercato ed ha una rilevante dimensione socio-economica Il modello alla base della nuova disciplina innesca dunque un meccanismo flessibile e virtuoso, assolutamente volontario, utile per i professionisti e i loro clienti, perché permette di riconoscerne e garantirne la competenza, la professionalità e il rispetto della deontologia in maniera oggettiva e continuativa nel tempo. Infatti, solo il sistema della valutazione della conformità, fondato su accreditamento e certificazione, può soddisfare tre requisiti fondamentali per l’affidabilità del mercato delle professioni e per la salvaguardia del mercato dei consumatori: 1. imparzialità: la valutazione delle competenze del professionista è svolta da un organismo di parte terza, indipendente e imparziale ai sensi della norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17024; 2. aggiornamento professionale continuo: nei tre anni di durata della certificazione, deve essere documentato tramite attestati di formazione; 3. accertamento della competenza della figura professionale: è previsto il superamento di una prova d’esame. Chi certifica sotto accreditamento ACCREDIA effettua una valutazione di parte terza che ha un valore riconosciuto da norme sovranazionali: i requisiti dello “Schema di accreditamento Personale – PRS” definiti dall norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024, per il quale in Italia operano 22 organismi, che garantiscono oltre 80.000 professionisti. Grazie agli Accordi internazionali di mutuo riconoscimento che ACCREDIA ha stipulato con gli altri Enti di accreditamento europei membri di EA – European Cooperation for Accreditation, queste certificazioni godono di un riconoscimento internazionale, che ne assicura la piena validità in tutti i principali mercati del mondo. Estratto da www.accredia.it.